Il Cane e la Legge: norme fondamentali

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Quando un cucciolo entra nella tua vita, c'è molto da sistemare. Questo articolo ti faciliterà in questo compito.

È fondamentale che chi possiede un cane conosca la legge che tutela i diritti e regola eventuali obblighi.

Il maltrattamento degli animali viene punito dall’Articolo. 727 del Codice Penale, il quale, modificato con la Legge n. 189 del 20 luglio 2004, prevede che: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

L’Art. 544-ter specifica che: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro». La stessa pena è prevista per chiunque rechi danno alla salute di un animale (che sia o no di un proprietario), e viene raddoppiata qualora il danno determini la morte dell’animale.
Dal 1 novembre 2011 è inoltre in vigore la normativa che vieta il taglio di orecchie e coda a fini estetici. La violazione di tale divieto è punita con una multa variabile da 5.000 a 30.000 euro o con la reclusione da tre a diciotto mesi, ai sensi dell’Articolo. 544 del Codice Penale.

Per il Proprietario la Legge Dice:

Articolo.1 della legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo (Legge 281/1991): «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente». La tutela degli animali d’affezione è regolata anche da leggi regionali; inoltre ogni comune può emanare ordinanze a riguardo.

Articolo.3 comma 1 della legge quadro prevede «L’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le ASL, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore». Dal 2005 l’obbligo del tatuaggio è stato sostituito dall’applicazione di un microchip contenente il codice identificativo del cane. È quindi obbligatorio per chi possiede un cane provvedere alla sua registrazione entro il secondo mese di vita presso l’anagrafe canina del comune di appartenenza. Il certificato di iscrizione a tale anagrafe dovrà poi accompagnare sempre il cane durante i suoi trasferimenti o cambi di proprietà.

Articolo.5 della legge quadro di cui sopra prevede le sanzioni e precisamente: «Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000 ». (Si ricorda che l’Art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 recita: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.» [n.d.A.])

Articolo.2052 del Codice Civile riguarda i danni da animali e sancisce che: «Il proprietario di un animale o chi lo ha in custodia è responsabile dei danni causati dall’animale, sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito». L’Ordinanza per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani (in vigore dal 23 marzo 2009) stabilisce che il ruolo del proprietario del cane è fondamentale nella prevenzione di eventuali aggressioni da parte dell’animale a persone terze ed è responsabile anche penalmente, oltre che civilmente, di eventuali danni a cose e persone da essi provocati, anche quando il cane è stato affidato a persone terze. I cani hanno inoltre l’obbligo di uso del guinzaglio quando sono condotti in ambienti urbani e aperti al pubblico (fanno eccezione aree appositamente dedicate). Il proprietario dovrà inoltre avere sempre con sé una museruola (del tipo rigido o morbido) da far indossare al cane in caso di necessità.

Assodato l'articolo di legge 2052, è fortemente consigliata un'assicurazione specifica per il proprio cane che tuteli il proprietario in caso di danni a persone o cose. Se il cane non è assicurato, il proprietario si assume i rischi di un eventuale imprevisto e sarà lui il SOLO e UNICO responsabile della condotta del cane, come definito dal codice civile

L'assicurazione NON è obbligatoria, tranne in alcuni casi specifici. Si tratta di quelli in cui il cane è stato segnalato da un veterinario come pericoloso: in presenza di tale eventualità, il padrone si trova tenuto per legge ad assicurare il proprio cane.

 

E per i Gatti?

Le leggi di tutela valgono anche per i gatti, addirttura per le Colonie Feline

Per quanto riguarda il Microchip, in Italia, nonostante l’Anagrafe Nazionale Felina esista da qualche anno, non è obbligatorio microchippare il proprio gatto. Tuttavia è vivamente consigliato farlo, in quanto il microchip rappresenta la sua carta d’identità e permette un maggior controllo della popolazione felina, contrastando l’abbandono e agevolando il ricongiungimento di un gatto smarrito con il suo proprietario. Inoltre, è utile in caso di contestazioni, purtroppo non rare, riguardo il relativo possesso.

La Regione Lombardia ha fatto un passo in più per tutelare i gatti. Con il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023 ha infatti reso obbligatorio il microchip per tutti i gatti nati o acquisiti a partire dal 1° gennaio 2020. Sussistono sanzioni nel caso di trasgressione. La normativa non ha però valore retroattivo, quindi chi ha adottato un gatto prima di tale data può decidere se microchipparlo o meno.

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